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SR2 2025 87

Vermögenssteuer Gemeinde und Kanton 2018-2022 (Nachsteuerverfahren)

Graubünden · 2026-06-03 · Italiano GR
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro un decreto di abbandono della Procura pubblica può essere presentato reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in unione con l'art. 13 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]).

E. 1.1 Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). Il decreto di abbandono della Procura pubblica del 27 ottobre 2025 è stato comunicato il 28 ottobre 2025. Il reclamo, inoltrato al Tribunale d'appello il 10 novembre 2025, è pertanto tempestivo.

E. 1.2 Il reclamante è senz'altro legittimato a censurare i dispositivi n. 3 e 4 del decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto al loro annullamento o alla loro modifica (cfr. art. 382 cpv. 1 CPP; GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3a ed. 2023, art. 393 n. 10; HEINIGER/RICKLI, op. cit., art. 322 n. 5; WEHRENBERG/FRANK, op. cit., art. 429 n. 33). 1.3.1. Sono censurabili mediante reclamo violazioni di diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere presentato motivato; esso deve segnatamente indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (GUIDON, op. cit., art. 393 n. 15). 1.3.2. In concreto, il reclamo non risulta manifestamente immotivato. Se i requisiti di motivazione sono in concreto adempiuti è piuttosto da vagliare in relazione alle singole censure. Sotto riserva di una sufficiente motivazione si può pertanto entrare nel merito del reclamo.

E. 4 / 8

2.

Il reclamante censura la decisione della Procura pubblica di addossare a suo

carico l'importo di CHF 10'354.15 quali spese procedurali (tassa d'istruttoria

CHF 1'470.00, disborsi in contanti CHF 8'884.15) e di non riconoscergli

un'indennità. A motivazione del reclamo, egli lamenta una violazione della

presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP; act. A.1 n. 18 segg.; cfr. anche art. 6

n. 2 CEDU).

2.1.

L'art. 423 cpv. 1 CPP prevede che, fatte salve le disposizioni derogatorie del

CPP, le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che

ha condotto il procedimento.

2.2.

Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento, le spese

procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo

illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo

svolgimento. Tale norma, di natura potestativa, lascia all'autorità cantonale un

margine di apprezzamento riguardo alla decisione di sapere se e in che misura le

spese procedurali causate in modo illecito debbano essere addossate all'imputato.

2.3.

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024;

RU 2023 468), se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha

diritto a un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute

ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Questa norma fonda una

responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno

che è in un rapporto causale ai sensi della responsabilità civile con il procedimento

penale (DTF 150 IV 196 consid. 2.1; 142 IV 237 consid. 1.3.1 con rinvii). L'art. 430

cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'autorità penale può ridurre o non accordare

l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo

illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo

svolgimento.

2.4.

L'art. 426 cpv. 2 CPP è la disposizione corrispondente, in materia di spese

procedurali, all'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che consente alle stesse condizioni di

rifiutare o di ridurre l'indennità dell'imputato. Tra la regolamentazione degli oneri

processuali e quella dell'indennizzo esiste quindi una certa corrispondenza. La

decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli

art. 429 segg. CPP. Se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione

dell'art. 426 cpv. 1 o 2 CPP, un indennizzo è di regola escluso. Se invece gli oneri

del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio

diritto a un indennizzo giusta l'art. 429 CPP (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268

consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; sentenze del

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Tribunale federale 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1;

7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.4 e rinvii).

2.5.

Secondo la giurisprudenza relativa agli art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 2 CEDU

in materia di accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato prosciolto,

il principio della presunzione d'innocenza, sancito anche dall'art. 10 cpv. 1 CPP, è

considerato violato quando, nell'ambito del giudizio sulle spese procedurali e

sull'indennità, gli venga direttamente o indirettamente rimproverato di essere

colpevole di un'infrazione penale (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 120 Ia 147

consid. 3b; 116 Ia 162 consid. 2e; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025,

6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1; 7B_219/2022 del 22 luglio 2024

consid. 2.2.2). L'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato nonché

il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione

e la Convenzione quando l'interessato dal punto di vista giuridico ha provocato

l'apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento riprovevole e colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente

lesivo di una regola giuridica. Tale comportamento deve inoltre essere in relazione

di causalità con le spese procedurali provocate (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV

202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b). Per determinare se il comportamento in

questione giustifichi l'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato

nonché il rifiuto o la riduzione dell'indennità, il giudice deve prendere in

considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale,

pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia

162 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 6B_233/2025 del 1° dicembre 2025

consid. 2.1.2; 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.3). Il giudice deve

fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371

consid. 2a in fine; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025, 6B_466/2025 del

15 luglio 2025 consid. 2.1.1; 7B_270/2023 del 27 giugno 2025 consid. 7.1; cfr.

anche ordinanza del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino

60.2016.286 del 15 febbraio 2017 consid. 4.3).

2.6.

Nel caso concreto, è necessario considerare che il procedimento penale è

stato abbandonato in applicazione dell'art. 54 CP.

2.6.1. L'art. 54 CP si inserisce nella sezione del Codice penale intitolata

"Dell’impunità nonché della sospensione e dell’abbandono del procedimento", che

comprende gli artt. 52–55a CP. L'art. 52 CP prevede che l'autorità competente

prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa

e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. L'art. 53 CP disciplina invece i casi

in cui l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio

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o dalla punizione qualora l'autore abbia risarcito il danno o intrapreso tutto quanto

si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto causato, alle

condizioni previste dalla legge. L'art. 54 CP concerne infine l'ipotesi in cui l’autorità

competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla

punizione se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del

suo atto che una pena risulterebbe inappropriata. Ciascuna di queste disposizioni

presuppone pertanto che l'autore abbia commesso un fatto penalmente rilevante,

caratterizzato da una colpa e conseguenze lievi (art. 52 CP) oppure dal quale

derivino conseguenze dirette per l’autore stesso (art. 54 CP), rispettivamente un

danno o un torto che egli ha risarcito o al quale ha posto rimedio (art. 53 CP).

2.6.2. A questo riguardo la legge prevede che la Procura pubblica pronuncia, se del

caso, un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (art. 8 cpv. 1 e 4 CPP;

per i tribunali cfr. DTF 139 IV 220 consid. 3.4 e sentenza del Tribunale federale

6B_791/2023 del 23 agosto 2023 consid. 1.2, 1.3.1). Un simile decreto, non

comportando una condanna né statuendo sulla colpevolezza, non viola la

presunzione d'innocenza di cui beneficia l'imputato. Tuttavia, considerato l'atto

illecito necessariamente commesso e malgrado il quale viene pronunciato un non

luogo a procedere o un abbandono, l'addebito delle spese a carico dell'imputato

risulta giustificato (DTF 144 IV 202 consid. 2.3).

2.6.3. Il Tribunale federale ha ripetutamente stabilito che l'addebito delle spese

procedurali in caso di abbandono del procedimento ai sensi dell'art. 54 CP non viola

la presunzione d'innocenza, tenuto conto del fatto che in una simile ipotesi è

necessariamente stato commesso un reato (DTF 144 IV 202 consid. 2.3; sentenze

del Tribunale federale 6B_791/2023 del 23 agosto 2023 consid. 1.3.2; 6B_132/2022

del 3 marzo 2023 consid. 2.3; 6B_1018/2019 del 23 ottobre 2019 consid. 3). Nella

decisione di principio (DTF 144 IV 202), esso si confronta espressamente con le

opinioni dottrinali divergenti, segnatamente con quella sostenuta nel Basler

Kommentar, richiamata anche dal reclamante, e le respinge (ibid., consid. 2.3 con

rinvio a DOMEISEN, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3a ed. 2023, art. 426

n. 8; cfr. anche act. A.1 n. 19). Va peraltro rilevato che l'allora Tribunale cantonale

dei Grigioni, in un'ordinanza, si è espresso contro l'addebito delle spese nel contesto

di un abbandono ai sensi dell'art. 54 CP, ritenendo che ciò contrasti con la

presunzione d'innocenza (cfr. SK2 23 69 del 31 luglio 2024). Tale ordinanza,

nondimeno, non si confronta in alcun modo con la suddetta giurisprudenza del

Tribunale federale (DTF 144 IV 202), pertinente nella fattispecie. Sotto tale aspetto,

il decreto impugnato non è censurabile.

E. 7 / 8

2.7.

La Procura pubblica ha deciso di abbandonare il procedimento penale nei

confronti del reclamante non perché ritenesse non adempiuti gli elementi costitutivi

dell'art. 125 cpv. 2 CP oppure perché i fatti pertinenti non fossero sufficientemente

comprovati – ipotesi nella quale avrebbe fondato il proprio decreto sull'art. 319

cpv. 1 lett. a e/o b CPP –, bensì perché ha ritenuto adempiuti i presupposti

dell'art. 54 CP. Di conseguenza, essa si è fondata sull'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP

(act. B.2 p. 4). Il reclamante non si confronta in modo sufficiente con tale

circostanza. Non vi è pertanto luogo di esaminare oltre la questione nell'ambito del

presente reclamo (cfr. sopra consid. 1.3.1) e le censure relative ai fatti non meritano

considerazione.

2.8.

Anche a volerle intendere, per implicito, come dirette contro l'abbandono del

procedimento ai sensi dell'art. 54 CP (quod non), esse non sono comunque idonee

a modificare l'esito del giudizio, per le ragioni che seguono.

2.8.1. La responsabilità del reclamante è accertata. La posizione delle tracce sulla

carreggiata è univoca: non si tratta di semplici segni di attrito o di frenata degli

pneumatici, bensì di solchi profondi e chiaramente visibili nel manto stradale, tipici

di una collisione violenta tra un veicolo più alto e uno più basso, in cui quest'ultimo

viene schiacciato verso il basso. Tali danneggiamenti dell'asfalto si riscontravano

inequivocabilmente sulla corsia opposta al senso di marcia del reclamante

(act. PP 4.1, 4.2, 4.3).

2.8.2. È infine inconferente il richiamo del reclamante a una manovra di sorpasso

effettuata prima dell'incidente (act. A.1 n. 27). Egli non è infatti in grado di ricordare

la dinamica dell'incidente, se non per un rumore secco ("Knall"; act. PP 4.26).

Parimenti, non può dedurre nulla a suo favore dalle dichiarazioni della moglie,

secondo cui egli guiderebbe sempre correttamente (act. PP 4.27, domanda 17: "[…]

Er fährt immer sehr gut […]", "[…] Mein Mann hat noch nie ein Manöver gemacht,

welches ich nicht gut fand. […]"; act. PP 4.27, domanda 22: "[…] Er fährt immer sehr

korrekt. […]"; act. A.1 n. 28). Tali affermazioni si riferiscono unicamente al

comportamento di guida in generale, mentre, per quanto concerne la dinamica

concreta dell'incidente, anche la moglie non dispone più di ricordi (act. PP 4.27).

3.

Ne segue che il reclamo, in quanto ammissibile, deve essere respinto.

4.

La tassa di giustizia, fissata in CHF 1'000.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP

[CSC 350.210]) è posta a carico del reclamante, soccombente. Non si riconoscono

indennità.

E. 8 / 8 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia, di CHF 1'000.00, è posta a carico di A._____. 3. Non si riconoscono indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Ordinanza del 22 maggio 2026 comunicata il 27 maggio 2026 N. d'incarto SR2 25 87 Istanza Seconda Camera penale Composizione Richter-Baldassarre, presidente Bergamin e Audétat Bensbih, attuaria Parti A._____ reclamante patrocinato dall'avv. Raffaele De Vecchi e/o avv. Filip Cerimanovic Oggetto lesioni colpose gravi giusta l'art. 125 cpv. 2 CP (spese procedurali) Atto impugnato decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 27 ottobre 2025, comunicato il 28 ottobre 2025 (n. d'incarto VV.2024.2259)

2 / 8 Ritenuto in fatto: A. In data 27 giugno 2024, A._____ conduceva un veicolo Land Rover RR Sport 3.0 SDV6, targato GR Z.1._____, sulla semiautostrada N13, in direzione sud. All'interno della vettura vi era anche sua moglie B._____. All'altezza di D._____ avveniva uno scontro frontale tra la Land Rover e il veicolo Mercedes Benz 250, targato Z.2._____ (D), condotto da C._____, che stava circolando in direzione nord. Tutte e tre le persone coinvolte nello scontro riportavano lesioni più o meno gravi. In particolare, B._____ riportava diverse fratture ossee, un'emorragia subaracnoidea, una contusione polmonare e una rottura del legamento crociato sinistro. B. Con decreto di abbandono del 27 ottobre 2025, comunicato il 28 ottobre 2025, la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) ha abbandonato il procedimento penale a carico di A._____ per lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), essendo adempiuti i presupposti dell'art. 54 CP, ha posto le spese procedurali a suo carico (dispositivo n. 3) e gli ha negato il riconoscimento di un indennizzo (dispositivo n. 4). C. Avverso tale decreto, in data 10 novembre 2025, A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d'appello dei Grigioni. Egli postula che, in accoglimento del reclamo, i dispositivi n. 3 e 4 del decreto di abbandono siano annullati e modificati nel senso che le spese procedurali di CHF 10'354.15 della procedura dinanzi alla Procura pubblica siano integralmente addossate a carico dello Stato e che gli sia riconosciuta un'indennità di CHF 5'000.00 per la procedura dinanzi alla Procura pubblica, con protesta di spese e ripetibili. D. Con decreto del 18 novembre 2025 è stato concesso al reclamo l'effetto sospensivo per quanto concerne il petito n. 3 del decreto di abbandono. E. Con osservazioni del 1° dicembre 2025 la Procura pubblica ha postulato l'inammissibilità del reclamo e, in via subordinata, la sua reiezione. F. Il 16 aprile 2026 è stato comunicato alle parti che la presidenza nella presente procedura è stata assunta dalla presidente. G. Sono stati acquisiti gli atti della Procura pubblica. La causa è matura per il giudizio.

3 / 8 Considerando in diritto: 1. Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro un decreto di abbandono della Procura pubblica può essere presentato reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'appello (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in unione con l'art. 13 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]). 1.1. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPP; art. 396 cpv. 1 CPP). Il decreto di abbandono della Procura pubblica del 27 ottobre 2025 è stato comunicato il 28 ottobre 2025. Il reclamo, inoltrato al Tribunale d'appello il 10 novembre 2025, è pertanto tempestivo. 1.2. Il reclamante è senz'altro legittimato a censurare i dispositivi n. 3 e 4 del decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto al loro annullamento o alla loro modifica (cfr. art. 382 cpv. 1 CPP; GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3a ed. 2023, art. 393 n. 10; HEINIGER/RICKLI, op. cit., art. 322 n. 5; WEHRENBERG/FRANK, op. cit., art. 429 n. 33). 1.3.1. Sono censurabili mediante reclamo violazioni di diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere presentato motivato; esso deve segnatamente indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (GUIDON, op. cit., art. 393 n. 15). 1.3.2. In concreto, il reclamo non risulta manifestamente immotivato. Se i requisiti di motivazione sono in concreto adempiuti è piuttosto da vagliare in relazione alle singole censure. Sotto riserva di una sufficiente motivazione si può pertanto entrare nel merito del reclamo.

4 / 8 2. Il reclamante censura la decisione della Procura pubblica di addossare a suo carico l'importo di CHF 10'354.15 quali spese procedurali (tassa d'istruttoria CHF 1'470.00, disborsi in contanti CHF 8'884.15) e di non riconoscergli un'indennità. A motivazione del reclamo, egli lamenta una violazione della presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP; act. A.1 n. 18 segg.; cfr. anche art. 6

n. 2 CEDU). 2.1. L'art. 423 cpv. 1 CPP prevede che, fatte salve le disposizioni derogatorie del CPP, le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento. 2.2. Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. Tale norma, di natura potestativa, lascia all'autorità cantonale un margine di apprezzamento riguardo alla decisione di sapere se e in che misura le spese procedurali causate in modo illecito debbano essere addossate all'imputato. 2.3. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024; RU 2023 468), se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Questa norma fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 150 IV 196 consid. 2.1; 142 IV 237 consid. 1.3.1 con rinvii). L'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. 2.4. L'art. 426 cpv. 2 CPP è la disposizione corrispondente, in materia di spese procedurali, all'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che consente alle stesse condizioni di rifiutare o di ridurre l'indennità dell'imputato. Tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell'indennizzo esiste quindi una certa corrispondenza. La decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP. Se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione dell'art. 426 cpv. 1 o 2 CPP, un indennizzo è di regola escluso. Se invece gli oneri del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio diritto a un indennizzo giusta l'art. 429 CPP (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; sentenze del

5 / 8 Tribunale federale 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1; 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.4 e rinvii). 2.5. Secondo la giurisprudenza relativa agli art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 2 CEDU in materia di accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato prosciolto, il principio della presunzione d'innocenza, sancito anche dall'art. 10 cpv. 1 CPP, è considerato violato quando, nell'ambito del giudizio sulle spese procedurali e sull'indennità, gli venga direttamente o indirettamente rimproverato di essere colpevole di un'infrazione penale (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 120 Ia 147 consid. 3b; 116 Ia 162 consid. 2e; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1; 7B_219/2022 del 22 luglio 2024 consid. 2.2.2). L'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato nonché il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato dal punto di vista giuridico ha provocato l'apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento riprovevole e colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica. Tale comportamento deve inoltre essere in relazione di causalità con le spese procedurali provocate (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b). Per determinare se il comportamento in questione giustifichi l'accollamento delle spese procedurali a carico dell'imputato nonché il rifiuto o la riduzione dell'indennità, il giudice deve prendere in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 6B_233/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 2.1.2; 7B_88/2023 del 6 novembre 2023 consid. 3.2.3). Il giudice deve fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine; sentenze del Tribunale federale 6B_450/2025, 6B_466/2025 del 15 luglio 2025 consid. 2.1.1; 7B_270/2023 del 27 giugno 2025 consid. 7.1; cfr. anche ordinanza del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino 60.2016.286 del 15 febbraio 2017 consid. 4.3). 2.6. Nel caso concreto, è necessario considerare che il procedimento penale è stato abbandonato in applicazione dell'art. 54 CP. 2.6.1. L'art. 54 CP si inserisce nella sezione del Codice penale intitolata "Dell’impunità nonché della sospensione e dell’abbandono del procedimento", che comprende gli artt. 52–55a CP. L'art. 52 CP prevede che l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. L'art. 53 CP disciplina invece i casi in cui l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio

6 / 8 o dalla punizione qualora l'autore abbia risarcito il danno o intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto causato, alle condizioni previste dalla legge. L'art. 54 CP concerne infine l'ipotesi in cui l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata. Ciascuna di queste disposizioni presuppone pertanto che l'autore abbia commesso un fatto penalmente rilevante, caratterizzato da una colpa e conseguenze lievi (art. 52 CP) oppure dal quale derivino conseguenze dirette per l’autore stesso (art. 54 CP), rispettivamente un danno o un torto che egli ha risarcito o al quale ha posto rimedio (art. 53 CP). 2.6.2. A questo riguardo la legge prevede che la Procura pubblica pronuncia, se del caso, un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (art. 8 cpv. 1 e 4 CPP; per i tribunali cfr. DTF 139 IV 220 consid. 3.4 e sentenza del Tribunale federale 6B_791/2023 del 23 agosto 2023 consid. 1.2, 1.3.1). Un simile decreto, non comportando una condanna né statuendo sulla colpevolezza, non viola la presunzione d'innocenza di cui beneficia l'imputato. Tuttavia, considerato l'atto illecito necessariamente commesso e malgrado il quale viene pronunciato un non luogo a procedere o un abbandono, l'addebito delle spese a carico dell'imputato risulta giustificato (DTF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.6.3. Il Tribunale federale ha ripetutamente stabilito che l'addebito delle spese procedurali in caso di abbandono del procedimento ai sensi dell'art. 54 CP non viola la presunzione d'innocenza, tenuto conto del fatto che in una simile ipotesi è necessariamente stato commesso un reato (DTF 144 IV 202 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_791/2023 del 23 agosto 2023 consid. 1.3.2; 6B_132/2022 del 3 marzo 2023 consid. 2.3; 6B_1018/2019 del 23 ottobre 2019 consid. 3). Nella decisione di principio (DTF 144 IV 202), esso si confronta espressamente con le opinioni dottrinali divergenti, segnatamente con quella sostenuta nel Basler Kommentar, richiamata anche dal reclamante, e le respinge (ibid., consid. 2.3 con rinvio a DOMEISEN, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3a ed. 2023, art. 426

n. 8; cfr. anche act. A.1 n. 19). Va peraltro rilevato che l'allora Tribunale cantonale dei Grigioni, in un'ordinanza, si è espresso contro l'addebito delle spese nel contesto di un abbandono ai sensi dell'art. 54 CP, ritenendo che ciò contrasti con la presunzione d'innocenza (cfr. SK2 23 69 del 31 luglio 2024). Tale ordinanza, nondimeno, non si confronta in alcun modo con la suddetta giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 144 IV 202), pertinente nella fattispecie. Sotto tale aspetto, il decreto impugnato non è censurabile.

7 / 8 2.7. La Procura pubblica ha deciso di abbandonare il procedimento penale nei confronti del reclamante non perché ritenesse non adempiuti gli elementi costitutivi dell'art. 125 cpv. 2 CP oppure perché i fatti pertinenti non fossero sufficientemente comprovati – ipotesi nella quale avrebbe fondato il proprio decreto sull'art. 319 cpv. 1 lett. a e/o b CPP –, bensì perché ha ritenuto adempiuti i presupposti dell'art. 54 CP. Di conseguenza, essa si è fondata sull'art. 319 cpv. 1 lett. e CPP (act. B.2 p. 4). Il reclamante non si confronta in modo sufficiente con tale circostanza. Non vi è pertanto luogo di esaminare oltre la questione nell'ambito del presente reclamo (cfr. sopra consid. 1.3.1) e le censure relative ai fatti non meritano considerazione. 2.8. Anche a volerle intendere, per implicito, come dirette contro l'abbandono del procedimento ai sensi dell'art. 54 CP (quod non), esse non sono comunque idonee a modificare l'esito del giudizio, per le ragioni che seguono. 2.8.1. La responsabilità del reclamante è accertata. La posizione delle tracce sulla carreggiata è univoca: non si tratta di semplici segni di attrito o di frenata degli pneumatici, bensì di solchi profondi e chiaramente visibili nel manto stradale, tipici di una collisione violenta tra un veicolo più alto e uno più basso, in cui quest'ultimo viene schiacciato verso il basso. Tali danneggiamenti dell'asfalto si riscontravano inequivocabilmente sulla corsia opposta al senso di marcia del reclamante (act. PP 4.1, 4.2, 4.3). 2.8.2. È infine inconferente il richiamo del reclamante a una manovra di sorpasso effettuata prima dell'incidente (act. A.1 n. 27). Egli non è infatti in grado di ricordare la dinamica dell'incidente, se non per un rumore secco ("Knall"; act. PP 4.26). Parimenti, non può dedurre nulla a suo favore dalle dichiarazioni della moglie, secondo cui egli guiderebbe sempre correttamente (act. PP 4.27, domanda 17: "[…] Er fährt immer sehr gut […]", "[…] Mein Mann hat noch nie ein Manöver gemacht, welches ich nicht gut fand. […]"; act. PP 4.27, domanda 22: "[…] Er fährt immer sehr korrekt. […]"; act. A.1 n. 28). Tali affermazioni si riferiscono unicamente al comportamento di guida in generale, mentre, per quanto concerne la dinamica concreta dell'incidente, anche la moglie non dispone più di ricordi (act. PP 4.27). 3. Ne segue che il reclamo, in quanto ammissibile, deve essere respinto. 4. La tassa di giustizia, fissata in CHF 1'000.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210]) è posta a carico del reclamante, soccombente. Non si riconoscono indennità.

8 / 8 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia, di CHF 1'000.00, è posta a carico di A._____. 3. Non si riconoscono indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]